Rottamazione bis: possibile via di fuga per l’omessa denuncia Tari

Tra i vari obblighi “tributari” posti in capo ai cittadini, che acquisiscono il possesso di un nuovo appartamento (tramite l’acquisto o semplicemente in affitto), ve ne è uno di cui molto spesso si ignora l’esistenza, che passa in secondo piano rispetto agli altri adempimenti quotidiani fino al punto di dimenticarsene. Trattasi dell’obbligo di presentare al Comune la dichiarazione o denuncia TARI (c.d. “Tassa Rifiuti” ex Tarsu).

Con tale denuncia, da presentarsi entro il 20 gennaio successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o l’occupazione di una determinata unità locale o area tassabile, si mette a conoscenza l’Ente Pubblico dell’inizio, della variazione o cessazione dell’utenza, la sussistenza di eventuali condizioni per ottenere agevolazioni, nonché di tutte le informazioni necessarie per mettere lo stesso nelle condizioni di poter liquidare correttamente la tassa in commento. La denuncia ha effetto anche per tutti gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate.

L’omessa presentazione

Non tutti, però, sanno che l’omessa presentazione di tale denuncia potrebbe costare caro. Infatti, l’art. 76 del D.Lgs 507/1993 dispone che “per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila”.  Di per sé l’ammontare della sanzione non sembrerebbe così eccessivo se non fosse per la strana ed erronea prassi seguita da molti Comuni di sanzionare gli ignari contribuenti, mediante l’irrogazione di suddetta sanzione in misura piena, non solo per l’anno di omissione, ma anche per tutti gli anni successivi che alla data di emissione dell’avviso di accertamento risultano ancora accertabili. Come se la presentazione della denuncia Tari fosse un obbligo da assolvere ogni anno!!!

La prassi di molti Comuni

In virtù di tale comportamento, a molti cittadini vengono notificati una sfilza di avvisi di accertamento per omessa presentazione della denuncia suddetta per i quali spesso non viene richiesto alcun parere al commercialista nella erronea convinzione che sia economicamente più conveniente accettare l’acquiescenza proposta dal Comune, cioè pagare la sanzione ridotta ad un terzo per ogni anno accertato.

Tale condotta, nella maggior parte dei casi, determina soltanto lo spirare dei 60 giorni utili per impugnare gli avvisi di accertamento dinanzi alle Commissioni Tributarie al fine di far valer le proprie valide ragioni, ossia che l’omissione è una sola.

Ciò in quanto  la denuncia va presentata per un solo anno e deve valere per tutte le annualità successive, almeno fin quando non variano le condizioni inizialmente comunicate.

Il cumulo giuridico

A supporto di questa chiave di lettura vi è l’art. 12 del D.Lgs n. 472/97 che sancisce che “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.”

Questo significa che nel caso di omessa denuncia Tari/Tarsu, siccome ci si trova di fronte ad una violazione che riguarda un solo tributo, ma per più periodi d’imposta, la sanzione base cui applicare l’aumento del quarto è quella prevista per la violazione base più grave (ossia 200% della tassa) aumentata dalla metà al triplo. Il che significa che il Comune dovrebbe irrogare una sanzione inferiore a quella che, invece, applica nella prassi, sulla quale riconoscere anche la possibilità di un ulteriore sconto di un terzo.

L’esempio

Se ipotizziamo un contribuente che deve a titolo di Tari/Tarsu Euro 250,00, la sanzione che il Comune di solito chiede per omessa presentazione della denuncia di occupazione è pari ad Euro 416.65 ossia 250,00 (sanzione base) ridotta ad 1/3 moltiplicato per 5 annualità (numero massimo di annualità accertabili considerato che, attualmente, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del “quinto” anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata). Applicando, invece, correttamente il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs 472/97) la sanzione da comminare sarebbe di Euro 250,00 ossia la sanzione prevista per la violazione più grave (il 200% dell’imposta) aumentata della metà e ridotta di 1/3.

La Rottamazione bis

Oggi, per fortuna, per tutti quei contribuenti che attualmente versano in una siffatta situazione esiste la possibilità di valutare un’ulteriori via di fuga: la rottamazione bis. Il maxiemendamento al DL 148/2017 ha riaperto la c.d. rottamazione anche per i ruoli trasmessi all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2016 e, quindi non solo per quelli trasmessi tra il 01.01.2017 e il 30.09.2017.

Ciò significa che i contribuenti possono aderire alla definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 30 settembre 2017. In tal caso è bene tenere a mente che la data ultima per la trasmissione dell’istanza è il 15 maggio 2018 e che l’importo condonato va versato al massimo in 5 rate di pari importo aventi scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Le scadenze da non dimenticare

Ecco le scadenze, da tenere a mente, per chi vuole presentare istanza di rottamazione per un carico emesso tra gennaio 2000 e settembre 2017:

  • 2 gennaio 2018: nuovo modello di adesione alla rottamazione per i carichi relativi al 2000-2016 e dal 1° gennaio al 30 dicembre 2017;
  • 15 maggio 2018: è la scadenza per inviare la domanda di rottamazione cartelle bis;
  • 31 marzo 2018: l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica al contribuente quali sono le cartelle affidate ma per le quali non risulta ancora la notifica;
  • 30 giugno 2018: è il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica l’importo totale condonato da pagare, le rate, gli importi e le scadenze;
  • 31 luglio 2018: Scade il termine per il versamento della prima o unica rata;
  • 1° ottobre 2018: è la scadenza per pagare la seconda rata, visto che il 30 settembre è domenica;
  • 31 ottobre 2018: termine per il versamento della 3° rata;
  • 30 novembre 2018: scade la quarta rata;
  • 28 febbraio 2019: Scade la quinta rata.

Dott. Giuseppe Mancini

[fonte: dossierprofessionisti.com]