Procedura di notifica degli atti tributari, cosa dice la Legge?

Procedura di notifica degli atti tributari, cosa dice la Legge

La disciplina delle notificazioni degli atti tributari è regolata dagli articoli 137-151 del Codice di procedura civile. Per gli atti tributari, invece, si applica una specifica disciplina, che riprende solo in parte le disposizioni del Codice di procedura civile. Nel corso dell’articolo indicheremo tutto ciò che si deve sapere riguardo alla notifica degli atti tributari, le modalità di consegna accettate ed anche cosa fare in caso di irreperibilità. Iniziamo vedendo nel dettaglio la disciplina prevista che li contraddistingue.

La notifica degli atti tributari

La specifica disciplina prevista è quella dettata dall’art. 60 del d.p.r. 600/1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi quindi per la notifica, ad esempio, degli avvisi di accertamento) e dall’art. 26 del d.p.r. 602/73 (in materia di riscossione delle imposte sui redditi quindi per la notifica, ad esempio, delle cartelle esattoriali).

Procedimento di notificazione degli atti

Da detto impianto normativo discende che, nel caso in cui dovesse venire a mancare la preventiva rituale notificazione dell’atto amministrativo (sia esso cartella esattoriale che avviso di accertamento), la pretesa creditoria delle somme iscritte a ruolo si appalesa come illegittima, stante la lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale, di fatto, verrebbe privato della possibilità di esperire una serie di controlli sulla legittimità e fondatezza del documento stesso.

Con specifico riferimento alle cartelle di pagamento, la fase della notifica è disciplinata dal DPR n.602/1973.

Il DPR n.602/1973 non detta, però, una disciplina della notifica della cartella di pagamento differente da quella sancita per l’avviso di accertamento; infatti l’art. 26 del DPR 602/1973 rinvia in toto alle norme che disciplinano la notifica dell’avviso di accertamento e, in particolare, all’articolo 60 del DPR n 600/1973. Citata disposizione prevede determinati adempimenti che il soggetto abilitato alla notifica deve compiere al momento della notifica, dai quali dipendono la validità delle stesse. Tali adempimenti, tuttavia, variano a seconda delle modalità attraverso cui avviene la notifica.

Modalità per la notifica tributaria

In virtù di citate norme, la procedura normale per effettuare la notifica della cartella consiste nel consegnarla direttamente nelle mani del debitore che ne è il destinatario. In questo caso la notifica può avvenire in qualsiasi luogo come sancito dall’art. 140 del c.p.c.

Ove ciò non sia possibile, l’operazione è effettuata nei confronti di persone di famiglia, addette alla casa o all’ufficio o all’azienda. La notificazione mediante consegna a una delle persone (diversa dal debitore) enumerate nell’art. 139 c.p.c, deve essere necessariamente eseguita nei luoghi indicati dalla norma stessa (nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria e il commercio).

Consegue, quindi la nullità della notificazione, nel caso in cui mancasse l’indicazione del luogo in cui l’atto è stato notificato o ci fosse incertezza.

Notificazione degli atti per posta

Tra le disposizioni di cui al Codice civile di rito viene in particolare evidenza l’art. 149 c.p.c. rubricato “notificazione a mezzo servizio postale” fruibile, in generale, ogni qualvolta non si sia espresso divieto di utilizzo in base alla legge.

Poiché la normativa del diritto tributario non contiene alcuna limitazione in tal senso (l’articolo 60, comma 1, lett. e del d.P.R. n. 600 del 1973 esclude espressamente l’applicabilità delle sole disposizioni di cui agli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. e non dell’art.149), l’utilizzo del servizio postale per la notifica degli avvisi e di tutti gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve ritenersi pienamente ammissibile.

Notifica degli atti tramite raccomandata

La notifica può essere eseguita anche mediante l’invio di una raccomandata AR, in plico chiuso, con avviso di ricevimento. Se la notifica delle cartelle esattoriali o di altri atti emessi dall’agente della riscossione viene effettuata direttamente e per posta essa “deve considerarsi giuridicamente inesistente”. Difatti l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, prevede la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Tuttavia, esso individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale.

In base all’art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Pertanto, la cartella notificata direttamente da Equitalia piuttosto che Agenzia delle entrate-riscossione è inesistente!

La notifica a mezzo PEC

Tra le diverse modalità per notificare una cartella esattoriale, vi è quella di procedervi per via telematica mediante l’utilizzo della PEC. A tal proposito, l’art. 26 del Dpr 602/73 sancisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con  le  modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005, n. 68, a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  all’indirizzo  del destinatario risultante  dall’indice  nazionale  degli  indirizzi  di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i  soggetti  che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di  posta   elettronica   certificata   da   inserire   nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 1, comma 2, lettera f), del Dpr n. 68/2005 che viene richiamato dall’art.26 del Dpr 602/73, considera messaggio di posta elettronica certificata “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. Questo sta a significare che una delle condizioni essenziali da rispettare affinché la notifica a mezzo PEC possa essere considerata valida, è la sussistenza della firma digitale apposta sulla medesima cartella (quale allegato alla PEC) da parte dell’ente della riscossione. Questo a garanzia, tra l’altro, dell’integrità nonché dell’immodificabilità della stessa cartella.

Solo se il documento allegato alla PEC è firmato digitalmente si potrà dimostrare che è un documento informatico ma soprattutto che è autentico (perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento), è integro (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) e non è illegittimo (perché attribuisce validità legale al documento).

Al proposito, inoltre, è importante anche evidenziare che nell’ambito di un procedimento giudiziario la dimostrazione dell’effettivo invio di una PEC con allegato un file in formato pdf firmato digitalmente, potrà essere fornita soltanto con il deposito del documento informatico originale (Corte di Cassazione ordinanza n.16173 del 19.6.2018).

Cosa fare in caso di irreperibilità

Da ultimo, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità, o per incapacità o per rifiuto, l’atto è notificato mediante avviso di deposito presso l’albo comunale affiggendo avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

È necessario, pertanto, che nella relazione di notifica si dia atto in modo specifico dell’esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dal citato art. 140 c.p.c.:

  • deposito presso la casa comunale
  • affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell’abitazione dell’ufficio o dell’azienda del destinatario
  • comunicazione al medesimo della notizia del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento
  • indicazione, sulla relata di notifica, degli univoci motivi di irreperibilità del destinatario.

Relata di notifica e obblighi dell’ufficiale giudiziario

Da quanto indicato, si apprende l’importanza che acquisisce la relata di notifica quale unica fonte per ottenere un riscontro sull’attività esperita dal notificatore. Ai sensi dell’art. 148 del c.p.c. e dell’art. 60 del DPR 600/1973 la relata deve contenere la data (se questa viene apposta con l’utilizzo di un timbro dev’essere leggibile) la persona a cui è consegnato l’atto, le sue qualità, il luogo di consegna, le eventuali ricerche fatte o i motivi della mancata consegna e la sottoscrizione di chi riceve l’atto.

Ai sensi dell’art. 148 del c.p.c, “l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto”. Questo significa che, se la relata di notifica non viene apposta in calce ma sul frontespizio della cartella, questo ne comporta la nullità della stessa.

Ciò a garanzia che al destinatario sia stato consegnato tutto il documento e non il solo frontespizio.

Come si apprende anche dal “manuale del messo notificatore” pubblicato dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione, il messo notificatore dovrà certificare l’eseguita notificazione “mediante relazione (o relata) da lui datata e sottoscritta in modo leggibile” e contenente:

  1. il numero identificativo dell’atto da notificare
  2. la data della consegna
  3. il nominativo del messo notificatore
  4. il luogo della consegna
  5. l’ora dell’avvenuta notifica, se richiesta dal destinatario (accanto al luogo della consegna)
  6. il nominativo e la qualifica del soggetto ricevente (coniuge convivente, figlio convivente, altri conviventi, addetti alla casa, ufficio, azienda, portiere, vicino, legale rappresentante)
  7. le eventuali ricerche, anche anagrafiche, compiute
  8. i motivi dell’eventuale mancata consegna al destinatario dell’atto o ad altro soggetto consegnatario abilitato dalla legge
  9. l’eventuale sottoscrizione del soggetto ricevente
  10. la firma per esteso del messo notificatore
  11. il codice d’identificazione del messo (accanto alla firma per esteso del messo)
  12. il numero elenco per le ipotesi di irreperibilità del destinatario.

La relata dovrà sempre recare, in calce, la firma autografa del messo notificatore.

Avvenuta notifica degli atti NON al destinatario

Sempre dal citato manuale, si apprende che nell’ipotesi di notifica dell’atto ad un consegnatario diverso dal destinatario, il messo notificatore deve:

(i) richiedere alla persona rinvenuta il nominativo ed il rapporto intrattenuto con il destinatario dell’atto;

(ii) dare atto nella relata di notifica che la consegna è avvenuta a soggetto diverso dal destinatario, precisando che la consegna è avvenuta in busta chiusa e sigillata;

(iii) acquisire la sottoscrizione della relata da parte del consegnatario stesso;

(iv) annotare sulla busta che contiene l’atto notificato, il numero identificativo della cartella di pagamento o dell’atto oggetto della notifica, salvo che tale identificativo sia già impresso a stampa sulla medesima;

(v) consegnare l’atto in busta chiusa e sigillata apponendo sui relativi lembi di chiusura una propria firma;

(vi) inviare al destinatario dell’atto – mediante lettera raccomandata (senza A/R) – un avviso di avvenuta notificazione che deve indicare nome e cognome del consegnatario, nonché la qualifica che quest’ultimo ha dichiarato di possedere al momento della ricezione del plico.

L’obbligo della raccomandata informativa (c.d. CAN)

In materia tributaria, ogni qualvolta la consegna della cartella avvenga nelle mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo ha l’obbligo di trasmettere la raccomandata informativa con la quale dare notizia della notifica anche al destinatario diretto debitore. In assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell’interessato.

Ciò in quanto l’ultimo comma dell’art. 26, del decreto 602/73 richiama espressamente l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 che sancisce che “(…) il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

La raccomandata di avvenuta notifica a terzi è obbligatoria anche se si notifica a un familiare convivente.

In tal senso la più recente e maggioritaria giurisprudenza come, ad esempio, ha avuto modo di ribadire la Suprema Corte con la sentenza n.8700 del 11.05.2020, nella quale veniva precisato che nel caso in cui la notifica non avvenga in mani proprie del destinatario, ma sia fatta ad un familiare, è sempre necessario l’invio della raccomandata informativa.