Nuova Normativa Antiriciclaggio

martello del tribunale-nuova normativa di legge antiriciclaggio

Quali sono gli oneri previsti per gli operatori del mercato dell’arte oggi. Cosa prevede la Normativa Antiriciclaggio e quali sono le sanzioni per chi viola l’ordinamento.

Le modifiche della Normativa Antiriciclaggio D.Lgs 125/2019

Il 10 novembre 2019 il legislatore italiano è intervenuto apportando modifiche alla normativa antiriciclaggio recependo la V Direttiva UE antiriciclaggio attraverso il D.Lgs 125/2019.

Le variazioni intervenute si riferiscono, anche, alle opere d’arte ritenute come by pass di attività di riciclaggio.

Con antiriciclaggio (Anti Money Laundering) si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.

Per tale nobile ragione, gli operatori del mercato dell’arte, proprio per la loro attività, sono obbligati a rispettare gli obblighi per prevenire e ridurre il rischio di riciclaggio.

Nello specifico, l’articolo 3 del D.Lgs 231/2007 include nella normativa:

Venditori di oggetti antichi;

Venditori di opere d’arte;

Intermediari di commercio di opere d’arte;

Esercenti di gallerie d’arte o case d’asta;

qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.

La conoscenza della normativa da parte degli esercenti

In relazione agli ultimi controlli della GdF è emerso come, la categoria in commento, non abbia ancora un’adeguata conoscenza della normativa o, comunque, maturato la necessaria sensibilità per la stessa.

Dalle verifiche dei militari, infatti, è emerso come in molti casi gli esercenti non abbiano provveduto ad assolvere gli obblighi basilari previsti dalla normativa, come l’obbligo di:

  • Adeguata verifica del cliente, raccogliendo dati dello stesso;
  • Determinazione del livello di rischio che il cliente possa compiere un’attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • Conservazione del carteggio acquisito;
  • Formazione ottimale propria (conoscenza della materia) e dei propri impiegati;
  • Utilizzo dei metodi di salvaguardia o instaurazione dei presidi volti ad intercettare le eventuali operazioni che potrebbero risolversi in attività di riciclaggio o di sovvenzione del terrorismo;
  • Comunicazione di attività sospette;

Sono svariate dunque le imposizioni per i galleristi, commercianti e intermediari di beni d’arte, questo è dovuto dal fatto che nel tempo le opere d’arte sono state “usate” per ricoprire illeciti, o meglio guadagni illeciti.

Oggi però gli esercenti devono essere al corrente di quello che la Normativa prevede ed essere consapevoli così da non rischiare sanzioni.

Spesso vi è disinformazione in merito a causa della poca pubblicità e della scarsa informazione da parte delle associazioni di settore.

Un esercente di opere d’arte che omette le comunicazioni obbligatorie imposte dalla Direttive rischia sanzioni, le ammende previste in caso di mancata denuncia sono elevate, nelle circostanze peggiori la penale arriva anche a 1.000.000 euro (ove il vantaggio economico conseguito non sia identificabile o quantificabile).

Sono svariate poi le ammende che partono da un “minimo” di 2.000 euro per violazione degli adempimenti di verifica del cliente fino ad arrivare a 50.000 euro nei casi in cui le violazioni fossero considerate gravi (ad esempio, per l’assenza di un’organizzazione della funzione antiriciclaggio nell’esercizio commerciale), ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Come evitare le sanzioni e svolgere correttamente il “commercio di opere d’arte”

Solo conoscendo la Normativa Antiriciclaggio il commerciante può ovviare alle sanzioni prestando attenzione nel segnalare attività sospette.

Per assolvere correttamente all’obbligo della segnalazione, però, è necessario assolvere correttamente agli obblighi propedeutici alla stessa. Ci si riferisce alla raccolta delle informazioni sul cliente (che lo stesso deve fornire per iscritto), ai dati dell’eventuale soggetto diverso dal cliente. Questo nell’interesse del quale la compravendita sia stata realizzata (c.d. titolare effettivo), ai dati relativi all’operazione. Come, ad esempio, la data di compimento, lo scopo della compravendita, l’importo e i mezzi utilizzati per concluderla. Tutto ciò per arrivare all’acquisizione delle informazioni sull’origine dei fondi utilizzati.

I dati possono essere conservati in forma cartacea, informatica o mista. L’importante è che il sistema di conservazione impostato sia in grado di garantire: il rispetto della privacy, l’integrità, la non alterabilità e storicità delle informazioni raccolte nonché la

possibilità per le autorità preposte ai controlli di acquisizione in modo completo e tempestivo delle informazioni.

Il Reparto del Corpo della Guardia di Finanza effettua spesso controlli ed interventi sia sul piano repressivo che della prevenzione. Nel corso dei quali i militari si concentrano sulla verifica delle informazioni che l’esercente ha raccolto sui clienti. Possano risultare utili ad eventuali indagini volte prevenire il compimento di attività illecite.

Conclusioni

In conclusione, il consiglio per il gallerista o il commerciante di opere d’arte è quello di cercare di assolvere nel modo migliore agli obblighi normativi. Soprattutto, per evitare che vengano contestate sanzioni pecuniarie, penali e reputazionali. A tal proposito è indispensabile che l’imprenditore innanzitutto acquisisca, con una buona formazione, le indispensabili nozioni in materia. Successivamente, organizzi i presidi antiriciclaggio provvedendo, tra l’altro, alla predisposizione della modulistica necessaria all’acquisizione delle dichiarazioni del cliente. Nonché a quella necessaria per formalizzare la valutazione del rischio che propri clienti possano alla sua insaputa compiere un’attività di riciclaggio.